Temi
Mario Caterini
La defettibilità nel diritto penale
Sommario: 1. Un prologo di metodo: l’univoca direzione interpretativa quale criterio capace di conferire maggiore prevedibilità alle decisioni giurisdizionali. – 2. Il nucleo di significanza testuale quale direzione ermeneutica anelastica utile ad inibire opzioni interpretative più sfavorevoli. – 3. Le opzioni ermeneutiche elastiche in bonam partem dilatate oltre il nucleo di significanza testuale della norma incriminatrice di per sé considerata. – 4. (Segue) L’interpretazione metatestuale secondo il modello ermeneutico delle direttive interpretative. – 5. (Segue) Le direttive ermeneutiche secondarie volte a risolvere le antinomie e a determinare il significato ‘tutto considerato’ di una norma incriminatrice. – 6. (Segue) Le ‘situazioni interpretative’ eteromorfe e la colmatura delle lacune assiologiche con le first-best rules. – 7. Un succinto epilogo: lo ‘strabismo’ interpretativo non compromette la certezza del diritto penale se corretto dall’univoca direzione ermeneutica. – 8. Note
Abstract:
Partendo dalla premessa metodologica secondo cui, nel diritto penale, una maggiore prevedibilità delle decisioni giurisdizionali si può ottenere attraverso l’individuazione di un’univoca direzione capace di orientare l’interprete, nel saggio si propone un criterio interpretativo differenziato, più o meno elastico, a seconda che l’esito ermeneutico volga in bonam o in malam partem. L’elasticità interpretativa ammessa in senso favorevole, apre la prospettiva verso un’ermeneutica metatestuale utile a risolvere le antinomie e a colmare le lacune assiologiche con le first-best rules. La ricerca, in conclusione, auspica tale ‘strabismo’ interpretativo, che non compromette la certezza del diritto penale se corretto dall’univoca direzione ermeneutica.
Starting from the methdological assumption according to which, in penal law, a higher degree of predictability of jurisdictional decisions can be obtained by the identification of one direction orienting the interpreter, in this work a different interpretation criterion is suggested, which is more or less flexible, according to the kind of in bonam or in malam partem hermeneutical conclusion. The flexibility of interpretation admitted in a positive sense, gives way to a metatextual hermeneutics being useful for solving antinomies and filling the axiological gaps with the first-best rules. This research, in conclusion, calls for such ‘strabismus’ of interpretation, which does not compromises the certainty of the penal law if it is adjusted by the univocal hermeneutical direction.
Luciano Romito, Maria Assunta Ciardullo, Andrea Tarasi
Analisi acustica delle occlusive sorde aspirate del dialetto di San Giovanni in Fiore (CS)
The goal of this study is the acoustical analysis of aspirated voiceless stops /t k/ preceded by /n/ produced by the speakers of San Giovanni in Fiore, a small town of Calabria. Even though dia-lectological studies include this village in the second dialectal area of the Calabrian region, aspirated voiceless stops realized by speakers of San Giovanni in Fiore contrast with this idea. In fact, its dialect comes to be more similar with the phonetic features (i.e. aspiration) of the areas of Catanzaro and Reggio Calabria. After the measurement of the durations of the stops elicited, the analytic section investigates the phenomenon of aspiration that forces us to reconsider traditional isoglosses in order to put San Giovanni in Fiore in its proper dialectological place.
Sommario: 1. Introduzione – 2. Ipotesi della ricerca – 3. Stato dell'arte del VOT – 4. Materiali e metodi – 5. Analisi dei dati – 6. Conclusioni – 7. Bibliografia – 8 Note
Mariacristina Zarro
Verso il recepimento della Direttiva 2014/104. Nuovi sviluppi per il sistema misto di enforcement.
Sommario: 1. Nascita ed evoluzione del private enforcement in Europa: tra ritardi legislativi e attivismo giurisprudenziale. L’evoluzione in materia alla luce della direttiva 2014/104. – 2. Il rilievo accordato dal corpus normativo europeo alla semplificazione del regime probatorio che il danneggiato deve porre a fondamento della propria domanda. La valorizzazione della disclosure e il difficile bilanciamento con la tutela delle informazioni riservate. – 3. La scelta del legislatore europeo di non uniformarsi al modello statunitense di tutela del contraente a valle leso dai comportamenti anticoncorrenziali: il nuovo testo europeo non fa menzione alcuna della class-action e vieta agli Stati l’introduzione dei danni “ultra-compensativi”. – 4. Il progressivo incremento dei poteri dell’Autorità antitrust funzionale al potenziamento della tutela pubblicistica nei rapporti di consumo. Il ruolo del precedente delle Autorità antitrust nazionali nei giudizi risarcitori derivanti da danno antitrust prima e dopo la direttiva 2014/104. I dubbi di legittimità dei procedimenti dinanzi all’AGCM e la problematica del “limitato” controllo dei provvedimenti da essa adottati. – 5. Dubbi in ordine alla riconduzione del complesso delle tutele esperibili alla mera azione risarcitoria. La necessità di garantire, in ossequio all’art. 24 cost., il diritto ad una protezione effettiva degli interessi rilevanti, rintracciando la significativa relazione tra strumenti invalidatori, correttivi, inibitori e risarcitori. – 6. Il ruolo del comparatista nella recezione del nuovo impianto normativo europeo. Le linee di tendenza emerse in Italia, Regno Unito e Francia con i recenti progetti di legge di recepimento. – 7. Note
Abstract:
La tutela della disciplina antitrust è oggi affidata alla proficua sinergia tra private e pubblic enforcement. Il riconoscimento della legittimazione attiva nei giudizi risarcitori da danno antitrust, che in Italia e in Europa – a differenza degli Stati Uniti d’America – risale ad un passato relativamente recente ed è, per gran parte, frutto dell’impronta propulsiva della Corte di Giustizia, ha ricevuto nuova linfa vitale grazie all’entrata in vigore della direttiva 2014/104/UE del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea: un corpus di regole che si propone di garantire una tutela piena ed effettiva a qualsivoglia soggetto che dovesse subire un danno antitrust. Il presente contributo, muovendo dall’analisi delle disposizioni del testo della direttiva e da una comparazione delle stesse con la disciplina attualmente vigente in Italia e in altri Stati membri, si propone di individuare la situazione che verrà a profilarsi in conseguenza del recepimento delle indicazioni che provengono dall’Europa, mettendo in luce ora i risvolti positivi, ora gli inconvenienti eventualmente derivanti da una ricezione poco attenta alle identità sistemiche dei singoli Paesi.
The protection of antitrust law is now entrusted to the synergy between private and public enforcement. The recognition of the legitimacy active in compensatory damages judgements of antitrust damages, which in Italy and Europe – unlike the United States of America – goes back to a relatively recent past and is, for the most part, the result of the propulsive Court of Justice, which has received a renewal thanks to the establishment of Directive 2014/104 / of the EU Parliament and the EU Council. It is a body of rules that aims to ensure full and effective protection to any person who suffers antitrust damages. This paper, moving from an analysis of the provisions of the text of the directive and offers a comparison of the rules currently in force in Italy and in other Member States. With an objective to identify the situation that will take shape as a result of the transposition of the indications that come from Europe, highlighting the positive aspects as well as the inconveniences that may result from the application of these systems on a country case by case basis.
Pasquale Laghi
Famiglie «POLINUCLEARI» e DIRITTO EREDITARIO: problemi e prospettive.
Sommario: 1. Notazioni introduttive sull’esigenza di adeguamento del sistema della successione necessaria a fronte delle trasformazioni della struttura familiare: novellazione diacronica del diritto di famiglia e perdita di coordinamento sistematico con la normativa successoria. – 2. Riflessi ereditari del processo di adattamento del diritto di famiglia ai valori costituzionali: l’«ipertutela» delle aspettative successorie del coniuge superstite nella Novella del 1975. – 3. La disarticolazione della famiglia tradizionale e l’emersione di «costellazioni familiari» polinucleari. Nuove problematiche di diritto ereditario. La regolazione del concorso devolutivo tra i componenti del primo nucleo familiare e quelli di unioni successive: il conflitto nelle aspettative successorie tra figli unilaterali; tra coniuge divorziato e coniuge (o convivente) superstite; tra figli di primo letto e secondo coniuge. Elevato tecnicismo delle norme successorie ed insufficienza dei tentativi di adeguamento esegetico al mutato dato sociale. – 4. La connessione tra i processi di regolamentazione dei fenomeni successori nelle famiglie «ricomposte» e le istanze di riforma del diritto ereditario. Questioni preliminari. Il rapporto tra sistema della successione necessaria e legge fondamentale. La «costituzionalizzazione indiretta» della «successione necessaria materiale»: il collegamento funzionale tra la tutela patrimoniale dei legittimari ed il complesso dei doveri di contribuzione, mantenimento ed assistenza derivanti dal rapporto coniugale e da quello di filiazione (art. 29, 30 e 31 Cost.). – 5. Le linee guida del processo di riforma del sistema della successione dei legittimari nell’attuale polimorfismo familiare: l’apertura ai criteri del «merito» e del «bisogno» quali fattori di commisurazione delle aspettative ereditarie; il riconoscimento del ruolo dell’autonomia privata quale strumento di adeguamento della regolamentazione dei processi devolutori alle peculiarità del caso concreto e fattore di attuazione sostanziale dei valori costituzionali di eguaglianza e solidarietà. – 6. I principali ambiti di intervento di un’auspicata riforma: a) la trasformazione del diritto del legittimario ad una pars bonorum in «diritto di credito» con facoltà di soddisfazione attraverso la concessione di beni anche estranei alla massa ereditaria; b) il mutamento dell’azione di riduzione da strumento ad efficacia retroattiva reale a fattore di accertamento dell’entità della lesione; c) l’espunzione del coniuge legalmente separato dal catalogo degli eredi necessari; d) la limitazione delle aspettative successorie degli ascendenti alla sola restituzione dei beni donati al figlio premorto. – 6.1. L’ampliamento della porzione disponibile e la transizione dal sistema delle «quote fisse» a quello delle «quote mobili»: la parziale commisurazione dei diritti del legittimario in relazione al suo eventuale «stato di bisogno» ovvero al suo particolare «merito» nei confronti del de cuius. Riferimenti comparatistici al modello tedesco. – 7. Gli interventi riformatori funzionali alla regolamentazione del fenomeno successorio nel contesto delle famiglie «ricomposte». La revisione delle prerogative successorie del coniuge superstite: la commisurazione della quota di riserva in relazione alla durata del matrimonio ed al regime patrimoniale della famiglia. La possibilità del coniuge superstite di dimostrare di aver apportato preminenti risorse al patrimonio familiare ai fini dell’incremento della sua quota e la realizzazione nel contesto ereditario delle prerogative costituzionali a sostegno del risparmio e del lavoro. – 7.1. La regolamentazione del diritto di uso e di abitazione della casa familiare in relazione alla durata del vincolo coniugale e la diversificazione dei criteri di computo sull’asse ereditario. – 8. Gli interventi funzionali alla regolazione del concorso tra figli di primo letto e coniuge in seconde nozze nella devoluzione ereditaria: a) l’esigenza di ridurre la base di calcolo della quota spettante al coniuge ed il conseguente «sdoppiamento» della riunione fittizia; b) l’esclusione dell’obbligo di collazione da parte dei figli di primo letto delle donazioni ricevute dal de cuius prima del secondo matrimonio; c) la preclusione al secondo coniuge di agire ex art. 577, comma 1, per la riduzione delle donazioni lesive della quota di riserva spettante al de cuius nella successione del primo coniuge premorto. L’estensione del principio della «bigenitorialità» al contesto dei rapporti ereditari. – 9. L’apertura al ruolo dell’autonomia privata fra i nubendi in seconde nozze nella regolazione reciproca e preventiva del concorso devolutivo con la prole unilaterale del proprio coniuge. L’introduzione dei patti successori rinunziativi limitati ai singoli diritti che deriveranno dalla futura successione del coniuge: requisiti di validità e profili applicativi. La revisione dell’art. 559 c.c. sui criteri di riduzione delle donazioni. La funzionalità dei patti successori rinunziativi a titolo oneroso a soddisfare le esigenze di mutua assistenza della prole unilaterale nel contesto delle famiglie «ricomposte». – 10. L’introduzione della vocazione legale del figlio unilaterale nella successione del genitore «sociale» privo di prole biologica: la rilevanza successoria dei criteri della «significatività degli affetti» e della «vita familiare» e la loro incidenza sulla concezione di interesse familiare sottesa al fenomeno devolutivo ab intestato. – 11. La tutela successoria del convivente more uxorio a seguito della regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto: l’esigenza di rispettare la scelta dei partners di rinunziare alle garanzie accordate dall’ordinamento ai coniugi ed ai conviventi. La valorizzazione della solidarietà affettiva tra i conviventi more uxorio quale presupposto per il riconoscimento al partner superstite che versi in stato di bisogno di una «reasonable financial provision» a carico degli eredi del compagno defunto: natura del rimedio; condizioni di ammissibilità; criteri di quantificazione e circostanze legittimanti la revoca. – 12. Note.
Abstract
Il fenomeno delle famiglie «ricomposte» solleva complesse questioni di diritto ereditario, determinate dallo scarso coordinamento della disciplina successoria vigente rispetto alle modifiche apportate dal legislatore al diritto di famiglia, così da risultare inadeguata nel far fronte alle esigenze disciplinari poste dai nuovi consorzi familiari polinucleari. La soluzione di questi problemi – dato l’alto tecnicismo della materia – richiede una riforma del sistema della successione necessaria, di cui nel presente scritto vengono individuati gli aspetti salienti, alla luce delle istanze emergenti dall’attuale contesto sociale e di quanto già stabilito in altri sistemi giuridici.
The phenomenon of the «recomposed» families raises complex inheritance law issues, due to the poor coordination between succession rules and the changes made by the legislature in family law field, resulting inadequate in meeting the disciplinary demands posed by new figure of the polynuclear family. The solution to these problems – given the high technicality of the matter – requires a reform of the necessary succession system, which main aspects are identified, in this work, in the light of emerging issues from the current social context, and what already established in other legal systems.
PRASSI
DIRITTO DEL LAVORO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO – SECONDA SEZIONE CIVILE – Dott. Rita Majore Presidente; Dott. Francesca Romano Consigliere – Dott. Adriana Pezzo Consigliere rel. – 22 luglio 2015
Competenza – Art. 2050 c.c. – Discarica – Esercizio di attività pericolosa – Responsabilità.
La giurisdizione ordinaria sussiste tutte le volte in cui viene contestato un comportamento materiale o di mero fatto lesivo della clausola generale di cui all'Art. 2043 c.c.. La giurisdizione del giudice amministrativo, invece, resta delimitata dal collegamento all'esercizio del pubblico potere. L'esercizio di una discarica rientra tra le attività pericolose ex Art. 2050 c.c. per i mezzi impiegati e per l'inquinamento che può derivarne del quale ne rispondono in solido tra loro ai sensi dell'Art. 2055 cc. tanto l'ente territoriale preposto al controllo ed alla vigilanza quanto il gestore preposto all'esercizio. E’ onere del gestore della discarica dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a tutela dell'ambiente e dell'incolumità delle persone funzionali alla fase di gestione ed alla fase di post-gestione della discarica.
Nota a sentenza
A cura del dott. Salvatore Coscarelli
Sul riparto della responsabilità tra il gestore privato di una discarica ed il comune quale ente titolare del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Alla fase di gestione ed alla fase di post – gestione della discarica rispondono in solido tra loro ai sensi dell’art. 2055 c.c. tanto l’ente territoriale preposto al controllo ed alla vigilanza quanto il gestore preposto all’esercizio.
COMMISSARIATO USI CIVICI DELLA CALABRIA – CATANZARO – dr. Fabrizio Cosentino – 18 ottobre 2016
Usi civici – Demanio – Colonie Perpetue – Terre demaniali.
La sussistenza di colonie perpetue, capaci di trasformare le terre demaniali in allodiali o private (conservate dalle leggi eversive in favore dei legittimi possessori), è incompatibile con la sopravvivenza, sulle medesime terre, di diritti di usi civici (diritti di godimento spettanti ai singoli componenti di una comunità territorialmente delimitata), pertanto, è legittimo il possesso dei privati titolari delle suddette colonie. La coincidenza di superfici e confini a distanza di oltre 70 anni costituisce un importante elemento per poter attestare il consolidamento, da tempo remoto, della consistenza e della perimetrazione di un demanio ex feudale.
CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria – sentenza n. 2 – 9 febbraio 2016
Occupazioni illegittime della P.A. ed acquisizione sanante in sede di esecuzione del giudicato
Acquisizione coattiva sanante – Potere sostitutivo del commissario ad acta – Procedura di acquisizione – Aspetti processuali.
Il potere del Commissario ad acta di adottare il decreto di acquisizione di un bene, può essere esercitato tanto in sede di cognizione ordinaria (ai sensi degli artt. 34, co. 1, lett. e), e 114, co. 4, lett. d) c.p.a.), qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur, quanto nell’ambito del cd. rito silenzio (ex art. 117, co. 3, c.p.a.).
Francesca Iaquinta
IL COMMENTO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – Dott.a Maria Francesca Di Maio – 18 gennaio 2016
Anatocismo bancario – Art. 1283 c.c. – Funzioni regolatorie in materia di anatocismo bancario – Art. 120 del Testo Unico Bancario.
L’anatocismo bancario su ritmo trimestrale degli interessi debitori ha immediatamente fonte normativa e, dunque, deve reputarsi legittimo ai sensi dell’Art. 1283 c.c..
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott.a Maria Francesca Di Maio – 23 aprile 2014
Opposizione all’esecuzione – Opposizione al precetto – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – Competenza.
Con l’inizio dell'esecuzione i provvedimenti di sospensione incidenti sul corso del processo esecutivo debbano essere richiesti al giudice dell'esecuzione e il giudice dell’opposizione a precetto non acquisisce il potere di sospensiva soltanto laddove l’istanza sia stata proposta dopo l’inizio dell’esecuzione.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 15 aprile 2015
Lavoro subordinato – Clausola appositiva del termine – Nullità – Conversione del rapporto – Tutela risarcitoria.
L’ordinario contratto di lavoro è a tempo indeterminato, costituendo quello a termine un’ipotesi del tutto eccezionale e derogatoria, secondo quanto più volte ribadito dal legislatore interno in attuazione della direttiva 1999/70/CE. Pertanto, nel caso di omessa indicazione diretta o indiretta delle ragioni della durata del contratto di lavoro, quest’ultimo deve ritenersi affetto da nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., risultando l’apposizione del termine in contrasto con la disciplina contenuta nell’art. 1 D.L.vo n. 368/2001, da ritenersi norma imperativa, la cui caducazione fa comunque salvo il contratto di lavoro, da intendersi, di conseguenza, a tempo indeterminato sin dall’inizio del dedotto rapporto lavorativo.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 21 ottobre 2015
Pubblico impiego – Trattamento economico – Riconoscimento di superiore inquadramento – Emolumenti differenziali.
In caso di espletamento di mansioni superiori da parte del dipendente pubblico, la cui effettività deve essere apprezzata secondo i parametri della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all’originario inquadramento, da valutarsi sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha previsto la sola tutela risarcitoria del trattamento differenziale economico della qualifica superiore.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 20 aprile 2016
Inserimento a pettine nella graduatoria ad esaurimento – Costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica – Collocazione nelle graduatorie scolastiche – Attribuzione dei punteggi.
La procedura di reclutamento del personale docente impone il riconoscimento e la valutazione dei punteggi maturati dal docente in caso di inserimento in altra graduatoria provinciale ad esaurimento diversa da quella di provenienza, funzionale alla sua corretta collocazione nella graduatoria di destinazione.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 06 maggio 2015
Riconoscimento mansioni superiori – Crediti retributivi omessi – Differenziali da prestazione di lavoro subordinato – Onere della prova per datore di lavoro e lavoratore.
In ragione dei principi regolatori sulla distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali, ai sensi dell’Art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l’onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate. Mentre grava sul datore di lavoro l’onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita dal lavoratore.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 22 maggio 2015
Licenziamento disciplinare – Specificità – Impugnazione – Illegittimità – Reintegra.
La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che risulta integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 15 ottobre 2014
Contratto di lavoro – Termine – Nullità – Conversione in contratto a tempo indeterminato – Reintegra – Risarcimento del danno.
Le assunzioni disposte ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configurano una vera e propria «delega in bianco» a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un'efficace salvaguardia dei loro diritti. In tale contesto, spetta comunque al datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza delle condizioni specifiche legittimanti l’assunzione a tempo determinato del lavoratore.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 07 novembre 2015
Assistenza medica all’estero – Diritto alla salute – Provvedimento d’urgenza – Circostanze – Fumus boni iuris e periculum in mora.
La tutela di alcuni diritti costituzionalmente tutelati, primo fra tutti il diritto alla salute ed il diritto di ognuno ad una vita dignitosa, i quali, nei casi di necessità ed urgenza, come quello in cui l’assistenza ottenibile all’estero potrebbe confortare un’apprezzabile chance di miglioramento, non può legittimamente soccombere davanti ad esigenze ed interessi diversi, seppure pubblicistici, rilevanti e preminenti secondo i dettami della carta fondamentale. Ne consegue che tutte le volte in cui la cura e l’assistenza all’estero in centri altamente specializzati risultino assolutamente necessarie per garantire quanto meno un probabile miglioramento delle condizioni di vita del malato la relativa spesa deve essere posta a carico del servizio sanitario.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 08 ottobre 2014
Pubblico impiego – Contratto di lavoro a termine – Omissione della indicazione della ragione giustificativa del termine – Risarcimento del danno.
Nell'area del lavoro pubblico non può operare il principio della trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Se sono state violate norme imperative che regolano i lavori a tempo determinato, come nel caso di omessa indicazione della ragione giustificativa della clausola appositiva del termine, il lavoratore potrà, se del caso, chiedere il risarcimento dei danni subiti ma non potrà instaurare con l'amministrazione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Diversamente, si violerebbe il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, ovvero quello – estraneo alla disciplina del lavoro privato – dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97 Cost., comma 3.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 04 marzo 2015
Lavoro interinale – Contratto di somministrazione a tempo determinato – Omessa indicazione delle esigenze di carattere temporaneo – Riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore – Tutela risarcitoria.
In tema di lavoro interinale, l'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, né può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui all'Art. 10 della legge n. 196 del 1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente. Laddove l’utilizzatore sia una pubblica amministrazione il lavoratore potrà invocare solo la tutela risarcitoria e non potrà instaurare con l'amministrazione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Diversamente, si violerebbe il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, ovvero quello – estraneo alla disciplina del lavoro privato – dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97 Cost., comma 3.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO – 30 gennaio 2016
Licenziamenti collettivi – Procedura – Violazione – Inefficacia del licenziamento – Tutela risarcitoria.
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a tale unità sulla base di oggettive esigenze aziendali ed il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, sia le ragioni alla base della limitazione dei licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritiene di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine a quella soppressa o ridotta, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti. In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
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